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Sicurezza

Cosa sono i DPI?

In questo articolo scopriamo cosa si intende per dispositivi di protezione individuali e come vengono classificati.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
  • essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
  • essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.

Prima di andare a vedere, nel dettaglio, quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale, è bene evidenziare subito quali attrezzature e strumentazioni vanno escluse da tale definizione:

  • indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
  • attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
  • materiali sportivi;
  • materiali per l’autodifesa o dissuasione;
  • apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

Quali sono i DPI

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.

DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore.

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:

  • per protezione respiratoria (filtranti);
  • isolanti;
  • per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);
  • contro le aggressioni chimiche;
  • contro le cadute dall’alto;
  • per protezione dal rischio elettrico.

In generale, i DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione, che può essere:

  • degli arti superiori
  • degli arti inferiori
  • di occhi e viso
  • dell’udito
  • del capo
  • delle vie respiratorie
  • del corpo e della pelle
  • dalle cadute dall’alto
  • per la visibilità.
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