cartellonistica

PASSO CARRABILE

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Cos’è il “PASSO CARRABILE“, detto anche “PASSO CARRAIO“? È uno sbocco di un’area privata su un’area di passaggio pubblico (ad esempio, di un garage su una strada), identificato da specifico cartello che consente di uscire liberamente e impedisce che davanti ad esso possano sostare veicoli (nemmeno quelli del titolare del passo carrabile). La normativa di riferimento per il passo carrabile è rappresentata dall’articolo 3 e dall’articolo 22 del codice della strada, dall’articolo 46 del relativo regolamento attuativo e dalle discipline locali che ne regolamentano i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio. Più precisamente, il passo carrabile consente la fermata, la breve sosta per il carico e lo scarico delle merci. Quindi è consentita la fermata, tranne nei casi in cui il veicolo non sia d’intralcio. Il divieto di sostare in corrispondenza del passo carrabile si deve intendere esteso a tutta l’area necessaria alla fruizione effettiva dell’accesso da parte del titolare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Art. 46. (Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento ((o alla circolazione)) dei veicoli;
c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale

IL SEGNALE DI PASSO CARRABILE.
Il segnale deve riportare i seguenti dati: il nome del Comune che ha autorizzato il passo carrabile,
il numero dell’autorizzazione,
il segnale di divieto di sosta,
la scritta “passo carrabile”.
Se queste informazioni mancano, il segnale non ha alcun valore e chi lo utilizza è punito con una sanzione amministrativa da euro 41,00 a euro 169,00.

L’art. 158, comma 2, lett. a) del Codice della strada prevede il divieto di sosta allo sbocco dei passi carrabili: per i trasgressori è prevista una multa da euro 25,00 a euro 100,00 per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da euro 42,00 a euro 173,00 per gli altri veicoli.

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